Difesa davanti al giudice amministrativo
Un'esclusione, un diniego, un'ordinanza, una graduatoria: quando arriva un provvedimento lesivo il tempo per reagire è breve e decorre subito. Questa pagina spiega quando si può ricorrere, entro quando e che cosa si può chiedere al giudice.
Richiedi un contattoIl primo problema è il calendario
Nel processo amministrativo il termine è perentorio: scaduto, il provvedimento diventa inoppugnabile anche quando è illegittimo. Sono i termini ordinari previsti dal codice del processo amministrativo.
Due avvertenze che spostano il calcolo. La sospensione feriale dal 1° al 31 agosto non si applica al rito appalti, dove agosto conta come qualsiasi altro mese. E il dies a quo, cioè il giorno da cui il termine decorre, non coincide sempre con la data del provvedimento: quando l'atto è motivato per relationem e i documenti richiamati non sono disponibili, la piena conoscenza può maturare solo con l'accesso agli atti.
Quando ha senso ricorrere
Che cosa si chiede al giudice
Come funziona
Il ricorso si notifica all'amministrazione e ad almeno un controinteressato, poi si deposita presso il T.A.R. entro trenta giorni dall'ultima notifica, quindici nel rito appalti. Se il danno non può attendere, insieme al ricorso si propone l'istanza cautelare, che viene trattata in camera di consiglio nel giro di poche settimane, e nei casi di estrema urgenza il presidente può decidere anche prima, inaudita altera parte.
Segue la fase di merito: memorie e repliche nei termini a ritroso dall'udienza, discussione, sentenza. Il giudice può anche disporre un'istruttoria, ordinando all'amministrazione di depositare gli atti e di fornire chiarimenti: è spesso il momento in cui emergono le ragioni vere di una decisione.
Contro la sentenza si può proporre appello al Consiglio di Stato, o al C.G.A.R.S. per le sentenze dei T.A.R. siciliani, entro sessanta giorni dalla notifica o sei mesi dalla pubblicazione.
Un punto che vale più di ogni altro: l'esito si costruisce prima del ricorso. L'accesso agli atti tempestivo, la documentazione del danno, la ricostruzione della sequenza procedimentale sono ciò che rende un ricorso sostenibile. Per questo la valutazione va fatta appena arriva il provvedimento, non a ridosso della scadenza.
Come lavora lo studio
Lo studio ha sede a Catania e si occupa di contenzioso amministrativo davanti ai T.A.R., al Consiglio di Stato, al C.G.A.R.S. e alla Corte di Cassazione. Il fondatore, avv. Attilio L.M. Toscano, è professore aggregato di diritto costituzionale e pubblico nell'Università degli studi di Catania: la stessa materia che insegna è quella che pratica in giudizio.
Prima di decidere
No. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia dell'atto: occorre chiedere espressamente la sospensione cautelare, dimostrando il pregiudizio grave e irreparabile che deriverebbe dall'attesa della sentenza.
Dalla notifica individuale, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dell'atto. Se il provvedimento è motivato con rinvio ad atti che non sono stati resi disponibili, la piena conoscenza può realizzarsi solo con l'ostensione dei documenti, richiesta con tempestiva istanza di accesso.
No. Davanti al giudice amministrativo la difesa tecnica è obbligatoria: il ricorso va sottoscritto da un avvocato munito di procura.
Il ricorso straordinario ha un termine più lungo, centoventi giorni, ed è in Sicilia deciso dal C.G.A.R.S. È alternativo al ricorso giurisdizionale e non consente la tutela cautelare con la stessa ampiezza. I controinteressati possono chiederne la trasposizione davanti al T.A.R.
Il costo si compone del contributo unificato, il cui importo varia secondo la materia e il valore della controversia ed è più elevato nel rito appalti, delle spese di notifica e del compenso professionale, che è determinato secondo i parametri forensi. Il preventivo scritto è obbligatorio e viene consegnato prima dell'incarico.
Sì. L'appello si propone al Consiglio di Stato, o al C.G.A.R.S. per le sentenze dei T.A.R. siciliani, entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza oppure entro sei mesi dalla pubblicazione.