La sentenza della settimana · 13 luglio 2026

Porto di Catania: il T.A.R. dichiara la nullità parziale del nuovo Piano Regolatore Portuale

T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. III, sentenze 13 luglio 2026, nn. 2058, 2060, 2062 e 2063

La decisione · testo integrale

T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. III, sentenze 13 luglio 2026:

sent. n. 2058/2026 · sent. n. 2060/2026 · sent. n. 2062/2026 · sent. n. 2063/2026

Documenti ufficiali pubblicati dal portale della giustizia amministrativa, liberamente consultabili.

Con quattro sentenze pubblicate lo stesso giorno, la Terza Sezione del T.A.R. di Catania ha deciso i ricorsi proposti contro la delibera del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale n. 8 del 29 ottobre 2025, di approvazione del nuovo Piano Regolatore Portuale (PRP) del Porto di Catania. L'esito è di quelli destinati a fare discutere: il Piano è parzialmente nullo, non semplicemente annullabile, nella parte in cui pianifica aree che al momento dell'approvazione erano fuori dal perimetro di competenza dell'Autorità.

La vicenda

Contro il nuovo PRP sono insorti soggetti molto diversi tra loro: il titolare di uno stabilimento balneare interessato dalle previsioni del Piano (sent. n. 2058), la società promotrice di un progetto di porto turistico alla radice della diga foranea (sentt. nn. 2060 e 2062) e due associazioni ambientaliste (sent. n. 2063). Tutti i ricorsi hanno investito, con prospettive differenti, lo stesso nodo: il Piano approvato nell'ottobre 2025 disciplina anche zone del demanio marittimo che, in quel momento, non appartenevano alla circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale ed erano ancora di competenza degli uffici demaniali della Regione Siciliana.

Il vizio: pianificare fuori dal proprio perimetro

Il perimetro dell'Autorità di Sistema Portuale è stato esteso solo con il D.P.R. del 19 giugno 2026, otto mesi dopo l'approvazione del Piano. Il T.A.R. ne trae una conseguenza netta: inserire nel PRP previsioni relative ad aree esterne ai confini vigenti al momento dell'approvazione significa esercitare un potere pianificatorio di cui l'Autorità non era titolare. Non si tratta di semplice incompetenza relativa, che renderebbe l'atto annullabile, ma di incompetenza assoluta, cioè di difetto di attribuzione: la sanzione è la nullità dell'atto ai sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990, sia pure limitatamente alle previsioni eccedenti.

Interessante anche il passaggio processuale: il giudice amministrativo, non essendo vincolato alla qualificazione dei vizi prospettata dalla parte, può riqualificare la dedotta incompetenza come nullità, purché nel rispetto del contraddittorio e senza alterare il petitum sostanziale.

Il giudice si ferma dove il potere non c'era

Accertata la nullità parziale, il Collegio dichiara assorbite le censure di merito sulle scelte pianificatorie relative alle aree fuori perimetro. Il fondamento è l'art. 34, comma 2, del codice del processo amministrativo, letto alla luce dell'Adunanza Plenaria n. 5 del 2015 e, da ultimo, della Plenaria n. 2 del 2026: in nessun caso il giudice può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. Poiché su quelle aree l'Autorità non aveva ancora un valido potere di pianificazione, ogni valutazione di merito spetterà all'eventuale riesercizio del potere nel nuovo perimetro disegnato dal D.P.R. del giugno 2026.

Legittimazione processuale e interesse a ricorrere

La sentenza n. 2063 offre una lezione sul cosiddetto doppio binario della legittimazione in materia ambientale: accanto alla legittimazione ex lege delle associazioni riconosciute, le altre associazioni devono dimostrare in concreto rappresentatività, collegamento stabile col territorio e attinenza dell'interesse tutelato. Il WWF locale supera il vaglio; l'altra associazione ricorrente no. La sentenza n. 2062, infine, dichiara inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto dal soggetto che aveva già ottenuto lo stesso risultato con i motivi aggiunti decisi dalla n. 2060: l'interesse già soddisfatto altrove non sostiene un secondo giudizio.

Il progetto di porto turistico resta fermo

Nella sentenza n. 2060 il T.A.R. ha invece respinto il ricorso introduttivo della società promotrice del porto turistico contro la conclusione negativa della conferenza di servizi sul progetto presentato nel 2019: il procedimento, per il Collegio, si è svolto correttamente e con il coinvolgimento di tutti gli enti competenti. La partita del waterfront catanese, quindi, resta aperta su entrambi i fronti: il Piano dovrà essere ripianificato nelle parti nulle e il progetto privato non ha superato il vaglio amministrativo.

Perché conta

Oltre alla rilevanza locale della vicenda, che tocca il futuro del waterfront di Catania, le quattro sentenze fissano un principio di portata generale: i confini territoriali della competenza pianificatoria non sono una formalità e la loro violazione produce il vizio più grave che un atto amministrativo possa avere. Per imprese, concessionari e associazioni interessati dalle previsioni di un piano, la verifica del presupposto di competenza è la prima cosa da fare, prima ancora di discutere il merito delle scelte.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non costituiscono parere legale sul caso concreto.

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