La sentenza della settimana · T.A.R. Catania, 11 agosto 2026

Revocare un project financing si può. Dopo l'avvio della gara, però, il ripensamento si paga

Il T.A.R. Catania respinge il ricorso contro la revoca del partenariato per la riqualificazione degli edifici universitari, ma riconosce al promotore l'indennizzo ex art. 21-quinquies legge n. 241/1990. Con due passaggi processuali di peso: il termine, che decorre dall'accesso, e i limiti delle clausole di esonero da responsabilità.

La decisione · testo integrale

T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. II, sentenza 11 agosto 2026, n. 2353 (ud. 11 giugno 2026)

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La vicenda in breve

Un ateneo aveva promosso un'iniziativa di partenariato pubblico-privato per la riqualificazione sismica ed energetica e la gestione dei propri immobili, dichiarando di pubblico interesse la proposta del promotore e ottenendo un cofinanziamento ministeriale. Indetta la gara, alla quale aveva partecipato il solo promotore, l'amministrazione ha però revocato l'intera procedura, richiamando la riduzione dei finanziamenti pubblici, sopravvenute criticità finanziarie e la nuova valutazione dell'interesse pubblico, maturata dopo l'insediamento del nuovo rettore. Il promotore ha impugnato la revoca chiedendone l'annullamento e, in subordine, il risarcimento del danno o l'indennizzo.

Prima questione: quando decorre il termine se la motivazione è per relationem

L'amministrazione e l'interveniente avevano eccepito la tardività del ricorso, notificato oltre trenta giorni dopo la comunicazione della revoca. Il T.A.R. respinge l'eccezione con un principio di sistema: quando il provvedimento è motivato per relationem, con rinvio ad atti presupposti non resi disponibili, la «piena conoscenza» che fa decorrere il termine si realizza solo con l'ostensione dei documenti richiesti con tempestiva istanza di accesso. Al privato non può imporsi un ricorso «al buio». Nel caso di specie, l'istanza di accesso era stata presentata otto giorni dopo la comunicazione e il ricorso notificato entro trenta giorni dall'ostensione è tempestivo.

Seconda questione: la revoca come ius poenitendi

Nel merito, il Collegio ricorda che l'art. 21-quinquies della l. n. 241/1990 ammette la revoca anche per una semplice «nuova valutazione dell'interesse pubblico originario»: un vero ius poenitendi, che consente all'amministrazione di ritenere non più opportuno un assetto che pure era legittimo al momento dell'adozione, anche a realtà materiale invariata. Ripercorrendo l'istruttoria disposta con ordinanza (l'amministrazione era stata onerata di depositare gli atti presupposti e di fornire chiarimenti ex artt. 46, 63 e 65 c.p.a.), la Sezione giudica nel complesso congrua, «al netto di qualche farraginosità», la motivazione fondata sulla riduzione dei finanziamenti ministeriali, sul disavanzo finanziario conseguente e sull'impatto dell'operazione sugli equilibri di bilancio. La domanda di annullamento è stata quindi respinta.

Terza questione: la posizione del promotore e le clausole di esonero

È la parte più interessante della pronuncia. Finché la gara non è indetta, il promotore è titolare di una mera aspettativa: l'amministrazione può ritirarsi, di regola senza risarcimento né indennizzo, e una clausola del disciplinare che escluda pretese patrimoniali è in linea di principio legittima. Ma, una volta che la gara sia stata indetta, sulla proposta del promotore, quella posizione si trasforma in un'aspettativa giuridicamente qualificata, rafforzata, nel caso di specie, dall'essere stato il promotore l'unico partecipante. E una clausola che subordinasse ogni responsabilità alla mera volontà dell'amministrazione sarebbe nulla: l'esonero totale non regge quando la revoca interviene dopo l'avvio della gara, in presenza di un affidamento qualificato.

L'indennizzo: sì, ma solo danno emergente

Sull'indennizzo ex art. 21-quinquies in fase anteriore all'aggiudicazione, la sentenza lo riconosce essendo la revoca intervenuta dopo la scelta del promotore e l'avvio della gara, accogliendo la domanda. Con il limite del comma 1-bis: quando la revoca incide su rapporti negoziali, l'indennizzo è parametrato al solo danno emergente. In concreto: costi di predisposizione della proposta e del progetto, onorari di progettisti e di consulenti, per studi e per indagini, costi dell'offerta di gara. Fuori, invece, il lucro cessante: la via della responsabilità precontrattuale, che pure lo consentirebbe nei limiti dell'interesse negativo, qui è rimasta sbarrata per difetto di allegazione e di prova delle occasioni contrattuali perdute.

Perché la sentenza conta

Per le amministrazioni, la pronuncia conferma l'ampiezza del potere di revoca fondato sulla sostenibilità finanziaria, ma ricorda che la motivazione per relationem ha un prezzo processuale: sposta in avanti il termine di impugnazione e può costringere a scoprire le carte in giudizio. Per i promotori e le imprese, fissa tre punti fermi: dopo l'indizione della gara l'affidamento è qualificato e le clausole di esonero totale non bastano a cancellarlo; l'indennizzo del danno emergente è una pretesa azionabile e va documentata voce per voce; il lucro cessante richiede la prova concreta delle occasioni alternative perdute, da costruire prima del giudizio, non durante.

Le fonti richiamate

Art. 21-quinquies l. n. 241/1990; artt. 46, 63, 65 e 120 c.p.a.; art. 193, comma 12, d.lgs. n. 36/2023.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non costituiscono parere legale sul caso concreto.

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