Antimafia e interdittive
Il provvedimento del Prefetto produce effetti immediati: niente contratti pubblici, decadenza da concessioni e autorizzazioni. La difesa si gioca su più binari, e va impostata nello stesso momento.
Richiedi un contattoChe cosa accade all'impresa
L'informazione antimafia interdittiva non è una sanzione penale e non presuppone una condanna: è una misura di prevenzione amministrativa fondata su un giudizio di permeabilità dell'impresa al condizionamento mafioso, adottata dal Prefetto sulla base di elementi indiziari.
Gli effetti, però, sono immediati e pesanti: incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, decadenza da concessioni, autorizzazioni ed erogazioni, risoluzione dei contratti in corso. Per molte imprese equivale alla sospensione dell'attività, e questo rende la tutela cautelare il primo fronte, non l'ultimo.
Prima del provvedimento
La disciplina antimafia prevede, fuori dai casi di urgenza e di indagini in corso, che il Prefetto comunichi all'interessato l'avvio del procedimento, consentendo di presentare osservazioni e documenti. È una fase decisiva e spesso sottovalutata: è lì che l'impresa può spiegare la propria struttura, i rapporti contestati, le discontinuità gestionali.
La difesa che comincia in quel momento arriva al giudice con un fascicolo già costruito. Quella che comincia dopo il provvedimento deve ricostruire tutto in sessanta giorni.
Le strade dopo l'interdittiva
Sono binari distinti, con giudici diversi, che vanno coordinati fin dall'inizio: la scelta dell'uno può incidere sull'esito dell'altro.
Come lavora lo studio
Lo studio si occupa di documentazione antimafia e di impugnazione delle informazioni interdittive, davanti ai T.A.R., al Consiglio di Stato e al C.G.A.R.S., con sede a Catania e attività in tutta Italia.
Prima di decidere
È un provvedimento del Prefetto che accerta il pericolo di condizionamento mafioso di un'impresa, sulla base di elementi indiziari. Non presuppone una condanna penale e non è una sanzione, ma produce l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Sessanta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza, con ricorso al T.A.R. competente. Data la gravità degli effetti, insieme al ricorso si propone di regola l'istanza di sospensione cautelare.
Gli effetti interdittivi operano dal momento in cui il provvedimento è adottato e comunicato. È proprio questa immediatezza a rendere decisiva la richiesta di misure cautelari, oppure l'accesso al controllo giudiziario, che consente la prosecuzione dell'attività sotto vigilanza.
È la misura prevista dall'art. 34-bis del codice antimafia: su richiesta dell'impresa che ha impugnato l'interdittiva, il tribunale può disporre che l'attività prosegua sotto controllo, con sospensione degli effetti interdittivi. È uno strumento di riabilitazione, non una sanzione.
Sì. Quando sono venute meno le circostanze che avevano fondato il giudizio di permeabilità, si può chiedere al Prefetto l'aggiornamento dell'informazione, documentando i mutamenti nella compagine e nell'organizzazione dell'impresa.
Il sindacato non arriva a sostituire la valutazione prefettizia, ma verifica che gli elementi indiziari siano attuali, concreti e complessivamente idonei a sorreggere il giudizio, e che la motivazione dia conto del percorso logico seguito.