La sentenza della settimana · Appalti · 13 luglio 2026
TAR Sicilia, Catania, sez. II, sent. 13 luglio 2026, n. 2038
TAR Sicilia, Catania, sez. II, sent. 13 luglio 2026, n. 2038
Documento ufficiale pubblicato dal portale della giustizia amministrativa, liberamente consultabile.
Con la sentenza 13 luglio 2026, n. 2038, la Seconda Sezione del TAR Catania ha dichiarato irricevibile il ricorso con cui un'impresa chiedeva a un Comune etneo circa 15.700 euro a titolo di compensazione per gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali del 2021, ai sensi dell'art. 1-septies del d.l. n. 73/2021. La pretesa non è mai arrivata al merito: a decidere la causa sono state la qualificazione di una nota del RUP e la reale portata del certificato di regolare esecuzione.
Durante l'esecuzione di lavori pubblici l'impresa presenta due istanze di compensazione. La direzione lavori calcola le somme dovute e il certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dal RUP e dal direttore dei lavori, annota che «sarà cura della stazione appaltante provvedere alla corresponsione». Poi il RUP comunica che l'istanza non può essere inserita nella piattaforma ministeriale perché priva degli allegati previsti dalla normativa. L'impresa emette fattura, che l'ente rifiuta; ottiene un decreto ingiuntivo dal giudice civile, ma il Tribunale dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Riassunto il giudizio dinanzi al TAR, il ricorso viene dichiarato irricevibile, con condanna alle spese.
Per il Collegio la comunicazione del RUP non è un atto endoprocedimentale né la segnalazione di una difficoltà tecnica: integra un provvedimento di diniego o, quantomeno, un arresto procedimentale, immediatamente lesivo dell'interesse dell'impresa alla conclusione positiva del procedimento. Non occorrono formule sacramentali di rigetto: a qualificare l'atto sono i suoi effetti sostanziali, cioè la preclusione dell'ulteriore corso del procedimento. Ne discende l'onere di impugnarlo entro il termine di decadenza di 60 giorni; decorso il termine, l'atto diventa inoppugnabile e ogni successiva contestazione è preclusa, anche quando la causa approdi al giudice amministrativo dopo una translatio iudicii.
Il secondo principio riguarda il valore, spesso sopravvalutato, degli atti tecnici. Il certificato di regolare esecuzione attesta la corretta esecuzione delle opere: non costituisce titolo autonomo di spesa né manifestazione di volontà negoziale idonea a impegnare finanziariamente l'ente. Insieme ai calcoli del direttore dei lavori è un atto interno, di natura tecnica e preparatoria, inidoneo a valere come riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. L'obbligazione di pagamento sorge soltanto con il provvedimento espresso dell'organo competente che approvi i conteggi e disponga l'impegno di spesa e la liquidazione.
Per le imprese la regola è una: ogni comunicazione della stazione appaltante, anche quella apparentemente più innocua, va esaminata subito nella sua portata sostanziale. Se può essere letta come manifestazione di volontà conclusiva o come arresto del procedimento, il termine per impugnarla dinanzi al giudice amministrativo, in genere 60 giorni, decorre comunque, a pena di decadenza e di inoppugnabilità dell'atto. E le rassicurazioni contenute negli atti tecnici non sostituiscono il provvedimento: finché l'organo competente non ha approvato i conteggi con il relativo impegno di spesa, per l'amministrazione quel debito non esiste ancora.