La sentenza della settimana · 1° e 3 giugno 2026
C.G.A.R.S., sez. giurisdizionale, sentenze 1° giugno 2026, n. 328 e 3 giugno 2026, n. 354
C.G.A.R.S., sez. giurisdizionale, sent. 1° giugno 2026, n. 328 e sent. 3 giugno 2026, n. 354 (c.c. 15 aprile 2026)
I testi integrali sono liberamente consultabili sul portale della giustizia amministrativa.
Con due sentenze gemelle, decise nella stessa udienza, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha riformato le pronunce di primo grado e annullato i pareri favorevoli della Soprintendenza di Catania, e con essi l'atto che assentiva l'ampliamento di una concessione demaniale marittima nel porticciolo di Ognina. L'esito consegna un principio di portata generale: nelle aree sottoposte al massimo livello di tutela, anche il parere favorevole deve spiegare le proprie ragioni.
L'ampliamento assentito valeva oltre 2.100 metri quadrati tra specchio acqueo per pontili galleggianti, banchina scoperta e area con gazebo, e comprendeva la demolizione parziale di una porzione del molo esistente. Ma il sito ricade nelle aree di interesse archeologico di Ognina, assoggettate dal piano paesaggistico al livello di tutela 1, il massimo, e vincolate ai sensi dell'art. 142, lett. m), del d.lgs. n. 42/2004: un porto le cui origini risalgono all'VIII secolo a.C. La Soprintendenza aveva reso un primo parere favorevole limitato all'affermazione di avere accertato la compatibilità paesaggistica, e un parere integrativo con prescrizioni sull'ingombro delle imbarcazioni e sulla minimizzazione visiva degli interventi. Il T.A.R. di Catania aveva respinto i ricorsi di un circolo sportivo e di un'associazione ambientalista; il C.G.A.R.S. li ha accolti.
Il cuore delle decisioni sta qui: il parere della Soprintendenza, espressione di ampia discrezionalità tecnico-valutativa, deve essere sorretto da una motivazione ampia e circostanziata, dalla quale ricostruire premesse e iter logico della valutazione. E l'onere non riguarda i soli dinieghi: anche l'assenso a un intervento che incide su un'area a tutela massima è illegittimo, per difetto di motivazione e di istruttoria, se non spiega perché le opere siano compatibili con le ragioni del vincolo. Il difetto di motivazione, precisa il Collegio, integra un vizio sostanziale della funzione, non una mera insufficienza formale.
Seconda lezione: le prescrizioni apposte a un parere favorevole devono avere contenuto precettivo determinato e verificabile. Formule come l'esigenza che le imbarcazioni non siano causa di disagio visivo del contesto, o che gli interventi rispettino criteri di minimizzazione visiva sotto il profilo materico e cromatico, senza dimensioni né parametri, non prescrivono nulla: lasciano al concessionario una libertà amplissima, rendono impossibile ogni verifica e trasformano il parere condizionato in un favorevole incondizionato, in contraddizione con la dichiarata esigenza di protezione del sito.
Terzo principio, forse il più innovativo: quando il progetto contempla la demolizione di una porzione di un'opera di indiscusso interesse storico e archeologico, la Soprintendenza deve argomentare, all'esito di adeguata istruttoria, come sarà possibile, con quali tecniche costruttive e conservative, l'integrale ripristino dello stato dei luoghi alla cessazione della concessione, senza distruggere o ridurre notevolmente il valore culturale del bene. L'omissione di questa valutazione vizia il parere per difetto di istruttoria.
Le sentenze offrono anche tre indicazioni di rito. Il parere reso in conferenza di servizi come integrativo e parzialmente modificativo del precedente non lo sostituisce: le parti non modificate del primo parere restano a base del provvedimento e i loro vizi rimangono sindacabili. Il sindacato del giudice sulle valutazioni tecniche resta esterno, nei limiti della manifesta irragionevolezza, dell'erronea valutazione dei presupposti e della contraddittorietà. E l'onere di provare la tardività del ricorso grava su chi la eccepisce, con riscontri oggettivi rigorosi e univoci.
Per chi progetta su demanio vincolato, la completezza della motivazione del parere favorevole non è un dettaglio: è la condizione di stabilità del titolo, perché un assenso immotivato è un assenso fragile. Per le associazioni e per chi difende il territorio, le due pronunce confermano che il controllo giurisdizionale sui pareri paesaggistici funziona in entrambe le direzioni. E per Catania, dopo la vicenda del Piano Regolatore Portuale, è un altro capitolo del rapporto, sempre più presidiato dal giudice amministrativo, tra la città e il suo mare.