L'ipotesi di studio · aggiornata al 31 luglio 2026
Una lettura della sentenza C.G.A.R.S. n. 13/2018 e un'ipotesi di rilievo amministrativistico, la cui verifica spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria. Nessun atto amministrativo è qui esaminato o citato.
C.G.A.R.S., sezione giurisdizionale, sentenza 16 gennaio 2018, n. 13, consultabile sul portale della giustizia amministrativa.
Per gli sviluppi di cronaca del 28 luglio 2026: La Sicilia, CataniaToday, Giornale di Sicilia, edizioni del 28 e 29 luglio 2026.
La vicenda è nota alla cronaca cittadina come il caso Lidl di via Palazzotto: così la denominano da tempo le testate che l'hanno seguita. Il 28 luglio 2026, secondo quanto riportato dalla stampa, la Procura della Repubblica di Catania ha disposto il sequestro preventivo d'urgenza del cantiere del supermercato, con le prime iscrizioni nel registro degli indagati per presunte violazioni urbanistiche relative alla destinazione dell'area.
Questa nota non esamina atti amministrativi, non riferisce accertamenti e non attribuisce condotte a nessuno. Muove da un solo documento, la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 16 gennaio 2018, n. 13, e formula un'ipotesi di rilievo amministrativistico e processuale. La verifica dei fatti che quell'ipotesi presuppone spetta esclusivamente alla Procura della Repubblica di Catania e, per quanto di competenza, al giudice amministrativo. Per chiunque sia coinvolto, a qualunque titolo, vale la presunzione di non colpevolezza garantita dall'art. 27, comma 2, della Costituzione.
Con la sentenza n. 13 del 2018 il C.G.A.R.S. ha definito il contenzioso relativo a un lotto di via Palazzotto per il quale era stato chiesto, nel 2013, il titolo edilizio per una media struttura di vendita alimentare, e opposto dal Comune un diniego fondato sulla destinazione di piano a scuola media e verde pubblico.
La sentenza ha riqualificato quella destinazione come vincolo sostanzialmente espropriativo, decaduto per il decorso del quinquennio. Ma dalla decadenza il Collegio non ha fatto discendere alcuna libertà di costruire. Al contrario, con parole testuali: «la decadenza del vincolo restituisce l'area alla inedificabilità, impedendo di realizzare nuove costruzioni», sicché «è corretto il diniego, allo stato, della concessione domandata» (punto 4.7). L'unico obbligo posto a carico del Comune è stato quello di colmare il vuoto di pianificazione, riclassificando l'area «nelle forme e con le garanzie di legge» (punti 4.7, 4.8 e 6). Per tutto il resto il ricorso è stato respinto, inclusa la domanda risarcitoria.
Tre proposizioni, dunque, compongono il decisum: nessun diritto a edificare è stato riconosciuto; il diniego è stato giudicato corretto fino a nuova pianificazione; l'adempimento dovuto era la ripianificazione dell'area, nelle forme e con le garanzie di legge.
Il giudicato amministrativo non è soltanto la chiusura di una lite: è la regola che da quel momento governa il rapporto tra le parti e conforma l'esercizio successivo del potere. La formula tradizionale, cara alla dottrina e ricorrente in giurisprudenza, è che la sentenza passata in giudicato costituisce la legge del caso concreto: l'amministrazione che torna a provvedere sulla medesima vicenda non parte da zero, ma dentro il perimetro che il giudice ha tracciato.
Nel caso di specie quel perimetro è nitido. Il giudicato di ritipizzazione obbliga l'ente a ripianificare, ma non conferisce di per sé lo ius aedificandi: lo hanno ribadito, fra le altre, Cons. St. n. 9482/2022 e n. 6951/2023, e nella giurisprudenza siciliana T.A.R. Palermo n. 1091/2024. La scelta sulla nuova destinazione dell'area appartiene alla funzione pianificatoria, che ha una sede e una forma: la variante urbanistica, con la competenza dell'organo consiliare e le garanzie partecipative che la legge vi ricollega. E finché la ripianificazione non interviene, l'area resta soggetta alla disciplina delle cosiddette zone bianche (art. 9 d.P.R. n. 380/2001 e art. 9, comma 3, d.P.R. n. 327/2001): un regime di edificabilità così ridotta da essere strutturalmente incompatibile con una nuova media struttura di vendita.
Qui si colloca l'ipotesi di studio, e va detto con chiarezza che di ipotesi si tratta: se tra il giudicato del 2018 e il permesso di costruire da cui il cantiere è nato non fosse intervenuta alcuna variante urbanistica, il titolo edilizio sarebbe stato rilasciato in un'area che il giudicato aveva dichiarato inedificabile allo stato, e rispetto alla quale l'unico atto dovuto era la ripianificazione.
Se così fosse, un dato sarebbe certo: il giudicato, che è la legge del caso concreto, risulterebbe violato. E le conseguenze, sul piano amministrativistico e processuale, sarebbero di sistema. Il provvedimento adottato in violazione o elusione del giudicato è nullo, per espressa previsione dell'art. 21-septies della l. n. 241/1990: non annullabile, nullo. La nullità si fa valere davanti al giudice dell'ottemperanza, nel giudizio disciplinato dagli artt. 112 e seguenti del codice del processo amministrativo (art. 114, comma 4, lettera b), con poteri che arrivano fino alla nomina di un commissario ad acta per l'adempimento rimasto ineseguito. E resterebbe intatto, nelle more, il regime di zona bianca, che nessun titolo puntuale può superare.
L'ipotesi inversa merita pari onestà intellettuale: se una variante fosse invece intervenuta, nelle forme e con le garanzie che la sentenza stessa richiama, il quadro cambierebbe radicalmente, perché il giudicato risulterebbe eseguito e la nuova destinazione dell'area sarebbe il frutto legittimo della funzione pianificatoria. Quale delle due ipotesi corrisponda ai fatti non è questione che questa nota possa o voglia risolvere.
L'esistenza o meno della variante, e la regolarità della sequenza che ha condotto al titolo edilizio, sono fatti: e i fatti si accertano nelle sedi proprie. Per i profili penali la verifica è in corso presso la Procura della Repubblica di Catania; per i profili amministrativi la parola spetterebbe, se investito, al giudice amministrativo, in sede di ottemperanza o di legittimità. Il sequestro preventivo è una misura cautelare, non un giudizio di responsabilità: fino a sentenza definitiva ogni persona coinvolta è presunta non colpevole, e ogni ricostruzione, compresa quella qui ipotizzata, resta appunto un'ipotesi.
Comunque si chiuda, la vicenda di via Palazzotto pone una questione che supera il singolo cantiere: l'effettività del giudicato amministrativo. Un ordinamento in cui la sentenza definitiva può essere superata di fatto, senza passare dalle forme che la legge prescrive, è un ordinamento in cui né il cittadino né l'impresa possono fare affidamento sulla parola del giudice. Vale per chi dal giudicato è vincolato, e vale per chi dal giudicato è protetto. Il giudicato amministrativo vive della sua esecuzione: è questa la posta in gioco, ed è per questo che l'esito delle verifiche in corso interessa chiunque abbia a che fare con l'urbanistica e con la giustizia amministrativa.
C.G.A.R.S. n. 13/2018; art. 21-septies l. n. 241/1990; artt. 112 e 114 c.p.a.; art. 9 d.P.R. n. 380/2001; art. 9, comma 3, d.P.R. n. 327/2001; Cons. St. n. 9482/2022 e n. 6951/2023; T.A.R. Palermo n. 1091/2024. Per il sequestro del 28 luglio 2026: La Sicilia, CataniaToday e Giornale di Sicilia, edizioni del 28 e 29 luglio 2026.