La sentenza della settimana · Paesaggio · 12 giugno 2026

L'antenna che dimenticava la chiesa millenaria

Cons. St., sez. VI, sent. 12 giugno 2026, n. 4729

La decisione · testo integrale

Cons. St., sez. VI, sent. 12 giugno 2026, n. 4729

Documento ufficiale pubblicato dal portale della giustizia amministrativa, liberamente consultabile.

Con la sentenza 12 giugno 2026, n. 4729, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'autorizzazione paesaggistica rilasciata per una stazione radio base di trentaquattro metri, progettata a un centinaio di metri da un oratorio dei secoli VII-VIII: la relazione paesaggistica allegata all'istanza non menzionava in alcun modo il bene culturale, che non compariva nemmeno nella documentazione fotografica.

Il principio

La relazione paesaggistica deve dare conto dello stato dei luoghi e dei beni culturali presenti nell'area (art. 2 dell'allegato al d.p.c.m. 12 dicembre 2005), e la valutazione deve estendersi a un adeguato intorno, desunto dal rapporto di intervisibilità (art. 3.2 del medesimo allegato): non è dunque limitata alla sola porzione direttamente interessata dall'intervento. L'omissione del bene culturale vizia l'istruttoria e travolge sia l'autorizzazione paesaggistica sia la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, salva la possibilità per l'amministrazione di rideterminarsi con un'istruttoria completa.

Legittimazione e termini

La sentenza contiene anche due affermazioni di rilievo processuale. Le associazioni portatrici di interessi diffusi sono legittimate a ricorrere quando dimostrano scopo statutario non occasionale, adeguata rappresentatività e stabile collegamento territoriale e temporale con il bene tutelato; e la vicinitas non si misura solo in metri, ma sull'idoneità dell'opera a interferire con l'interesse fatto valere.

Quanto ai termini, il ricorso contro il titolo abilitativo decorre di regola dall'inizio dei lavori: l'apposizione del cartello di cantiere può fondare una presunzione di conoscenza solo se chi eccepisce la tardività fornisce elementi concreti, come l'effettiva visibilità del cartello.

Perché conta

Per chi chiede un'autorizzazione, la completezza della rappresentazione dei luoghi non è un formalismo: è la condizione di legittimità del provvedimento. Per chi tutela il territorio, gli strumenti per farsi sentire esistono, e questa decisione ne conferma la praticabilità.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non costituiscono parere legale sul caso concreto.

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