La sentenza della settimana · 30 giugno 2026

Il caso Amazon-AGCM arriva alla Corte costituzionale

Cons. St., sez. VI, ord. 30 giugno 2026, n. 5167

La decisione · testo integrale

Cons. St., sez. VI, ord. 30 giugno 2026, n. 5167

Riferimenti normativi: art. 14 l. n. 689/1981 (Normattiva)

Documento ufficiale pubblicato dal portale della giustizia amministrativa, liberamente consultabile.

Con l'ordinanza 30 giugno 2026, n. 5167, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale sull'obbligo, derivante dalla sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-511/23, di disapplicare il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della l. n. 689/1981 per la contestazione degli illeciti antitrust da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La vicenda

Nel 2021 l'AGCM ha sanzionato le società del gruppo Amazon per abuso di posizione dominante (art. 102 TFUE), con una sanzione complessiva di oltre 1,13 miliardi di euro: i vantaggi di visibilità sulla piattaforma amazon.it risultavano condizionati all'acquisto del servizio di logistica della stessa Amazon. Tra i motivi di impugnazione, le società hanno dedotto la tardività dell'avvio dell'istruttoria: le prime segnalazioni risalivano al 2015 e al 2017, mentre la comunicazione di avvio è intervenuta solo nell'aprile 2019.

I passaggi rilevanti dell'ordinanza

Tre profili meritano attenzione. In primo luogo, il Collegio dubita che la disapplicazione del termine, imposta dall'interpretazione della Corte di giustizia, sia compatibile con i principi fondamentali della Costituzione: legalità sanzionatoria (art. 25), diritto di difesa (art. 24), buon andamento e imparzialità (art. 97). È la logica dei controlimiti, con espresso richiamo alla possibilità per la Consulta di dialogare direttamente con la Corte di giustizia tramite rinvio pregiudiziale (ord. n. 24/2017).

In secondo luogo, in via subordinata, viene censurato il vuoto che la disapplicazione determina: un potere sanzionatorio privo di un termine certo per l'avvio della fase istruttoria in contraddittorio.

Infine, il Consiglio di Stato indica anche una possibile soluzione «costituzionalmente adeguata»: l'estensione del termine di centottanta giorni già previsto dal legislatore per le sanzioni di altre autorità indipendenti, come la Consob e l'autorità per l'energia.

Perché conta

In attesa della pronuncia della Corte costituzionale il giudizio resta sospeso. Ma la questione travalica il caso di specie: per ogni impresa destinataria di un procedimento sanzionatorio di un'autorità indipendente, i tempi certi del potere sanzionatorio sono una garanzia di legalità e di difesa, non un ostacolo all'effettività del diritto dell'Unione.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non costituiscono parere legale sul caso concreto.

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